IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  ricorso  depositato  il  20  febbraio  1991  Bartoletti Sauro
 impugnava, davanti a questo tribunale, la sentenza 1831 gennaio  1991
 con  la quale il pretore di Firenze aveva rigettato la domanda intesa
 ad  ottenere  la  dichiarazione  di  illegittimita'  della   sanzione
 disciplinare   della  multa  pari  a  quattro  ore  di  retribuzione,
 inflittagli dalla Esselunga S.p.a., di cui era  dipendente,  per  non
 avere  ripreso  il  lavoro  il  giorno  10  maggio  1990,  dopo avere
 partecipato nei quattro giorni precedenti alle operazioni elettorali,
 e nonostante avesse informato i superiori che avrebbe considerato  il
 mercoledi' 10 maggio giorno di riposo, in sostituzione della domenica
 "elettorale".
    Il  pretore  ha ritenuto che in virtu' dell'art. 11 della legge 21
 marzo 1990, n. 53, sostitutivo dell'art. 119 del t.u. n. 361/1957, il
 recupero della domenica quale giorno di riposo non fosse  consentito.
 Di  qui  la  questione di costituzionalita' della nuova normativa per
 violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione.
    Il tribunale ritiene  non  contestabile,  sulla  base  del  chiaro
 dettato  normativo,  la interpretazione della legge n. 53/1990 datane
 dal pretore, legge che al primo comma dell'art. 11  prevede  che  gli
 addetti  ai  seggi elettorali "hanno diritto di assentarsi dal lavoro
 per tutto  il  periodo  corrispondente  alla  durata  delle  relative
 operazioni",  e  nel secondo comma statuisce che "i giorni di assenza
 dal  lavoro,  compresi  nel  periodo  di  cui  al  primo  comma  sono
 considerati,  a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa". E
 poiche' la domenica, per i  dipendenti  della  Esselunga  S.p.a.,  e'
 giorno   di   riposo,   resterebbe   esclusa  dalla  possibilita'  di
 considerarla "a tutti gli effetti", giorno di attivita' lavorativa.
    Non perderebbe la natura  di  riposo  settimanale  nonostante  sia
 stata  dedicata  alle  stesse  operazioni  elettorali del sabato, del
 lunedi' e del martedi', rispetto  ai  quali  e',  anzi,  giornata  di
 maggior  lavoro, poiche', secondo le leggi elettorali, ha inizio alle
 ore sei e termine alle ore 22.
    Con la legislazione vigente e',  dunque,  precluso  al  lavoratore
 addetto  ad  operazioni  elettorali recuperare il giorno di riposo in
 luogo della domenica "elettorale". E cio', ad  avviso  del  collegio,
 comporta  violazione  dell'art.  36, terzo comma, della Costituzione,
 che  sancisce esplicitamente il diritto al riposo settimanale, e, con
 riferimento a quei lavoratori che abbiano il giorno di riposo non  di
 domenica,   anche   dell'art.  3  della  Costituzione  per  evidente,
 ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
    Trattasi, quindi, di  questione  non  manifestamente  infondata  e
 rilevante ai fini del giudizio.